Onorevoli Deputati! - L'intervento normativo di urgenza trova le sue motivazioni nella circostanza che il 30 ottobre 2007 scade il termine previsto dall'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Ippc), per l'adeguamento alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ottenuta dagli impianti esistenti soggetti alla disciplina del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005.
      Il problema risiede nel fatto che non può esserci adeguamento se non c'è prescrizione; infatti, a tutt'oggi nessuna autorità competente ha concluso tutti i procedimenti pendenti.
      Tutti i procedimenti per impianti esistenti «devono essere comunque conclusi in tempo utile» per consentire alle imprese di conformarsi alle prescrizioni dell'AIA entro il 30 ottobre 2007 (articolo 5, comma 19, del decreto legislativo n. 59 del 2005). All'AIA sono soggetti migliaia di impianti in Italia, non solo di gestione dei rifiuti ma anche puramente industriali: dalle vetrerie alle cartiere, dalle raffinerie ai macelli, dalle industrie chimiche ai cementifici.

 

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      La competenza per la concessione dell'AIA è ripartita tra:

          a) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (AIA statale): idrocarburi, gomme, gas, fertilizzanti eccetera (allegato V del decreto legislativo n. 59 del 2005);

          b) regioni (eventualmente delegata alle province): tutto il resto, dalle discariche agli impianti di recupero dei rifiuti, agli impianti di trasformazione alimentare e alle fonderie, è soggetto ad AIA regionale (allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005).

      Nonostante che le domande siano state presentate dalle imprese in ossequio alle scadenze previste e i fondi per le istruttorie siano stati versati dalle aziende, la concessione delle AIA regionali e nazionali si è rivelata difficoltosa poiché moltissime aziende sono ancora in attesa della decisione e, per espressa dichiarazione delle autorità competenti, non hanno ottenuto l'AIA entro il 30 ottobre 2007 perché le amministrazioni non riescono a fare fronte all'impegno.
      La situazione è gravissima soprattutto sotto il profilo sanzionatorio; infatti, a norma dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2005, è soggetto alla sanzione penale dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro chi esercita una delle attività soggette ad AIA senza tale autorizzazione. Spesso l'AIA non viene concessa perché non è stato ancora ultimato il percorso amministrativo afferente alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), il quale, a sua volta, spesso non può essere concluso in difetto dei piani regionali di qualità dell'aria. Comunque, il 31 ottobre 2007, moltissimi impianti potrebbero non aprire i cancelli (fatte salve tutte le richieste di risarcimento dei danni alle autorità competenti).
      Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e pertanto non è stata redatta relazione tecnica.